Cos’è il superbonus

Il Superbonus è l’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto queste novità:

  • per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, il beneficio, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, spetta ancora nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. La proroga vale anche per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.
  • Per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari (villette) da persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
  • Per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed Enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
  • La proroga del Superbonus 110% riguarda anche gli “interventi trainati” eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”.
  • Il visto di conformità, già richiesto per l’utilizzo del Superbonus mediante cessione del credito o sconto in fattura, diventa necessario anche nell’ipotesi di fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi, tranne quando questa è presentata direttamente dal contribuente, sfruttando la precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.
  • Nel caso degli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009, in presenza della dichiarazione dello stato di emergenza la detrazione per gli incentivi fiscali indicati ai commi 1-ter, 4-tere 4-quater dell’articolo 119 del Decreto Rilancio spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.
  • Per la congruità dei prezzi, si fa riferimento sia ai prezzari individuati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, sia ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica da adottare entro il 9 febbraio 2022.

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