L’importante ripresa delle attività in edilizia e nei settori dell’impiantistica e dei serramenti è fortemente legata al sistema degli incentivi messi a disposizione per la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli edifici.
Con la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, il governo ha confermato la proroga al 2023 della misura del Superbonus 110%.
Ma cosa accade nel caso degli altri bonus (per esempio, il Bonus Facciate e l’Ecobonus)? Non essendoci nella Nota indicazioni diverse, la scadenza rimane fissata al 31 dicembre 2021.
Resta fermo l’impegno della CNA nel sostenere il rifinanziamento di tutti i bonus, compresi i meccanismi di cessione del credito e sconto in fattura. Nell’attesa di novità, dobbiamo comunque dare risposta alle numerose richieste di chiarimento arrivate in questi giorni dalle imprese sul tema degli incentivi.
Come è stato affermato dall’Agenzia delle Entrate in più occasioni, valgono il principio del cosiddetto criterio di cassa per i beneficiari non imprenditori delle detrazioni ovvero il criterio di competenza quando un’opera di riqualificazione energetica è stata commissionata da una impresa.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate della Liguria ha recentemente riaffermato tali principi generali in risposta ad un interpello, sostenendo che per individuare i costi sostenuti nel 2021, nel caso specifico degli interventi di recupero delle facciate di un condominio, occorre fare riferimento al criterio di cassa ovvero di competenza per le imprese. In sostanza, attraverso il pagamento anticipato all’impresa entro il 31 dicembre 2021, anche se i lavori della facciata non sono terminati, sarà comunque possibile usufruire degli incentivi anche attraverso i meccanismi di sconto in fattura e cessione.
Si ritiene che il principio sia applicabile anche per tutti gli altri bonus la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2021.
Per converso, qualora l’opera sia stata commissionata da una impresa, per individuare i costi sostenuti nel 2021 occorrerà fare riferimento al criterio di “competenza economica” rilevante per la determinazione del reddito d’impresa, quindi ai costi da imputare al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 in base ai principi contabili, indipendentemente dalla data in cui sono stati avviati i lavori ed effettuati i pagamenti.
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