Sono online le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai primi quesiti sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal Decreto legge 157/2021 in materia di bonus diversi dal Superbonus. In particolare, nelle Faq (vedi link in questa pagina) pubblicate sul proprio sito internet, le Entrate rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti analizzati alla luce delle novità normative introdotte di recente.
Alcune risposte dell’Agenzia. Ad esempio, con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus, l’Agenzia chiarisce che l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione introdotto dal Decreto legge non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del Decreto legge) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata.
Per tali contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per consentire la trasmissione delle relative comunicazioni per le opzioni, le procedure telematiche saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre
Con riferimento, invece, ai tecnici, viene chiarito che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del Decreto legge.
Le Faq dell'Agenzia delle Entrate | Vai al link |
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