Nel “decreto Energia” la novità della quarta cessione dei crediti

Con il decreto legge 17/2022 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia e il rilancio delle politiche industriali” – arriva la novità della quarta cessione dei bonus edilizi, applicabile alle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio, come previsto dall’articolo 29-bis. Il successivo articolo, 29-ter, invece, proroga al 15 ottobre il termine per la trasmissione, da parte dei soggetti Ires e dei titolari di partita Iva, delle comunicazioni di opzione per le spese 2021 e per le rate residue delle spese 2020.

Si apre così a un ulteriore passaggio, esclusivamente però se riguarda un credito per il quale è esaurito il numero delle possibili precedenti cessioni e se è messo in atto da una banca nei confronti di un proprio correntista.

Dal 1° maggio 2022, dunque, sia dopo lo sconto in fattura praticato dal fornitore e la cessione da parte di quest’ultimo del corrispondente credito sia dopo la cessione del credito operata direttamente dal contribuente beneficiario dell’agevolazione fiscale, sono possibili:

  • due ulteriori cessioni a favore di soggetti “vigilati”, ossia banche e intermediari finanziari autorizzati iscritti all’Albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’apposito Albo tenuto dalla Banca d’Italia, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l’applicazione della norma antiriciclaggio, in base alla quale gli intermediari bancari e finanziari che intervengono nelle cessioni non devono procedere all’acquisizione del credito nelle ipotesi di operazione sospetta e di impossibilità oggettiva a effettuare l’adeguata verifica della clientela;
  • una quarta e ultima cessione da parte delle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero di quelle possibili, esclusivamente a favore dei soggetti con i quali hanno stipulato un contratto di conto corrente, cioè i propri correntisti (persone fisiche, imprese, professionisti). Questi, non potendo procedere a una successiva cessione, utilizzano i crediti acquistati esclusivamente in compensazione.

Opzioni differite per soggetti Ires e partite Iva. Sempre in materia di cessione dei crediti edilizi, l’articolo 29-ter  interviene sul termine per l’esercizio delle opzioni, che il decreto Sostegni-ter, in riferimento alle spese sostenute nel 2021 nonché alle rate residue non fruite delle detrazioni spettanti per le spese del 2020 (“cessione differita delle rate residue”), aveva già prorogato al 29 aprile, dopo un primo differimento al 7 aprile disposto dall’Agenzia delle Entrate.

L’ulteriore slittamento riguarda esclusivamente i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il prossimo 30 novembre: per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni di opzione avranno tempo fino al 15 ottobre 2022.

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