Superbonus 110% anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate una guida che illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto.

Un capitolo riguarda l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili, è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al

  • 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2021
  • 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2022.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

  • quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi)
  • i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile. Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile. Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse. Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:

  • la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione
  • la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Una delle novità contenute nella guida riguarda il Superbonus 110%. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità, è possibile usufruire del Superbonus.

Per richiedere tale agevolazione, è però necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (cosiddetti interventi trainanti). Inoltre, in alternativa alla detrazione, è possibile optare per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).

Ricordiamo le altre situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali.

Figli a carico

Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef:

  • 1.620 euro, se il figlio ha un’età inferiore a tre anni
  • 1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni. Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.

Veicoli

  • Detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto.
  • Iva agevolata al 4% sull’acquisto.
  • Esenzione dal bollo auto.
  • Esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici

  • Detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici.
  • Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici.
  • Detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti.
  • Detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi.

Spese sanitarie

  • Deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica.

Assistenza personale

  • Deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare.
  • Detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

Info: CNA, telefono 0761 2291.

Documenti e link aggiuntivi

Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità. Guida aggiornata (maggio 2021) dell'Agenzia delle Entrate Vedi il documento

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