Corsi per posatori di cappotto termico, serramenti e schermature solari: facciamo chiarezza

In questi giorni, alcune imprese ci hanno posto dei quesiti riguardo ai corsi per posatori di cappotto termico, posatori di serramenti e schermature solari. Ci è stato chiesto, in particolare, se esista l’obbligo di frequenza.

Visto che l’argomento interessa numerosi operatori, è opportuno fare chiarezza e fugare così ogni dubbio.

Diciamo subito che al momento non vige alcun obbligo di partecipazione ai corsi.

Vediamo la normativa.

L’articolo 7 del Decreto legislativo 48/2020 prevede che con successivo decreto del presidente della Repubblica siano fissati i requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia.

Lo stesso articolo 7 non fissa la data limite per l’emanazione del decreto del presidente della Repubblica, che fino ad oggi non è stato ancora pubblicato.

Ecco cosa prevede il Decreto legislativo 48/2000 relativamente alla qualifica degli installatori: Articolo 7……..1-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, tenendo conto della necessità di garantire l’adeguata competenza degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, considerando tra l’altro il livello di formazione professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti.

Pertanto, fino all’emanazione del decreto del presidente della Repubblica e per i successivi 180 giorni (sostanzialmente ci saranno 6 mesi a disposizione per completare la formazione necessaria), né i corsi né le certificazioni sono obbligatori.

Ad oggi comunque sono attivi diversi schemi di formazione e qualifica dei posatori intesi come figure professionali qualificate, secondo quanto previsto dalla Legge 4/2013. Nello specifico:

  • qualifica per la professione di posatore di sistemi di isolamento termico per esterni ETICS (cappotti) – UNI 11716:2018
  • qualifica per posatore di serramenti UNI 11673-2.

Una volta frequentati questa tipologia di corsi, in tutti i casi gli operatori potranno certificare le competenze solo sostenendo e superando un esame a cura di un organismo di certificazione accreditato Accredia.

Né la partecipazione ai corsi né la certificazione delle competenze sono dunque, attualmente, obbligatorie per legge.

Ovviamente le imprese possono comunque frequentare i corsi svolti secondo le norme UNI al fine di qualificare il proprio personale, ma con la consapevolezza che non vi è certezza che questo tipo di corsi rispondano
ai requisiti richiesti nel futuro Decreto.

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